Come anticipato, una delle casistiche in cui è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, è rappresentato dal possesso, nel periodo di imposta di riferimento, di soli redditi esenti da
tassazione.
Le istruzioni alla compilazione ricordano che si qualificano in tal modo le seguenti tipologie di redditi.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Per quanto concerne le borse di studio, sono esenti:

REDDITI DI PENSIONE

Sono redditi esenti:

RENDITE, INDENNITÀ E ASSEGNI PER INVALIDITÀ

Non rilevano inoltre ai fini fiscali le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o
per morte, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e le rendite aventi analoga
natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita
lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale –
Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.
Sono inoltre esenti le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi
civili, ai sordi e agli invalidi civili nonché i sussidi a favore degli hanseniani.

ALTRE TIPOLOGIE DI REDDITI ESENTI DA TASSAZIONE

Sono esenti da tassazione anche:

Da quest’anno sono inoltre comprese nell’elenco dei redditi esenti:

1) le somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità (art. 1, commi
365 e 366, Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Si tratta del contributo mensile, erogato nella misura massima di € 500 euro netti, per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali
con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;

2) il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, Legge 30
dicembre 2020, n. 178).

Il comma 1015 della Legge n. 178/2020 ha previsto che nel processo penale, all’imputato assolto, con
sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese
legali nel limite massimo di € 10.500.
Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito.

Diversamente, non sono più citati nelle istruzioni alla compilazione del Mod. 730, in quanto trattasi di redditi esenti che potevano essere stati erogati nel solo anno 2020:

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