Come anticipato, una delle casistiche in cui è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, è rappresentato dal possesso, nel periodo di imposta di riferimento, di soli redditi esenti da
tassazione.
Le istruzioni alla compilazione ricordano che si qualificano in tal modo le seguenti tipologie di redditi.
ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
Per quanto concerne le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al D.Lgs. 29 marzo 2012, n.
68, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; - le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla
provincia autonoma di Bolzano, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei
corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per
attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; - le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con
decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 e successive
modifiche, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo
complessivo annuo non sia superiore a € 7.746,85; - le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole
universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; - borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli
di quest’ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407); - borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1,
comma 285, Legge 11 dicembre 2016, n. 232); - per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale
erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1288/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.
Inoltre, sono esenti gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università , dagli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art.
8, D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, dall’ENEA e dall’ASI.
REDDITI DI PENSIONE
Sono redditi esenti:
- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità
di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi
sergenti nella fase terminale del servizio); - le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri)
e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nei corpi della Guardia di Finanza e
dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla
pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo
corrispondente al servizio di leva obbligatorio; - le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti
a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate
in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate; - le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi
nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il
trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo
o della criminalità organizzata; - la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1, Legge 29 dicembre
1988, n. 544.
RENDITE, INDENNITÀ E ASSEGNI PER INVALIDITÀ
Non rilevano inoltre ai fini fiscali le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o
per morte, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e le rendite aventi analoga
natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita
lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale –
Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.
Sono inoltre esenti le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi
civili, ai sordi e agli invalidi civili nonché i sussidi a favore degli hanseniani.
ALTRE TIPOLOGIE DI REDDITI ESENTI DA TASSAZIONE
Sono esenti da tassazione anche:
- l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, Legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte
reinvestita nella costituzione di società cooperative; - l’assegno di maternità, previsto dalla Legge n. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40;
- il cd. “bonus cultura diciottenni” (art. 1, comma 358, Legge 27 dicembre 2019, n.160);
- i buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020,
n. 104).
Si tratta di un buono, pari al 50% della spesa sostenuta in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio,
per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi/noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 30 giugno 2021,
da parte di persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se
accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane/capoluoghi di Provincia; - le somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 1,
comma 431, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Da quest’anno sono inoltre comprese nell’elenco dei redditi esenti:
1) le somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità (art. 1, commi
365 e 366, Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Si tratta del contributo mensile, erogato nella misura massima di € 500 euro netti, per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali
con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
2) il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, Legge 30
dicembre 2020, n. 178).
Il comma 1015 della Legge n. 178/2020 ha previsto che nel processo penale, all’imputato assolto, con
sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese
legali nel limite massimo di € 10.500.
Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito.
Diversamente, non sono più citati nelle istruzioni alla compilazione del Mod. 730, in quanto trattasi di redditi esenti che potevano essere stati erogati nel solo anno 2020:
- i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (art. 5-ter, D.L.
30 aprile 2019, n. 34); - le indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,
previste dai vari Decreti emanati nel corso del 2020. Tra i vari, si ricordano i lavoratori domestici,
marittimi, del settore agricolo, dello spettacolo, del settore sportivo, i lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali, etc.); - i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19, D.L. 26
ottobre 2019, n. 124); - il premio ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 erogato, in
presenza di specifiche condizioni, per il mese di marzo 2020.