Al verificarsi di specifiche situazioni, il contribuente è esonerato dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Le casistiche di esonero (elencate nelle istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2022) non presentano
variazioni di rilievo rispetto allo scorso anno; diversamente, l’elenco dei redditi esenti e delle rendite che
non costituiscono reddito, contenuto nelle istruzioni alla compilazione del modello, presenta alcune novità che si ritiene utile ricordare brevemente.
Tuttavia, pur trovandosi in presenza delle condizioni per l’esonero dalla presentazione, il contribuente il
contribuente può scegliere di inviare la dichiarazione al fine di:
- far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite ovvero;
- richiedere il rimborso di eccedenze d’imposta relative alla dichiarazione dei redditi del 2020 o
acconti versati nel 2021.
CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Con riferimento alla dichiarazione 2022 (periodo di imposta 2021) l’esonero dall’obbligo di
presentazione è previsto per le fattispecie riassunte nella tabella che segue.
In ogni caso, come specificano anche le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2022,
l’esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento
integrativo, ovvero l’importo riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni
redditi assimilati:
- la cui imposta sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e
- il cui reddito complessivo sia non superiore a € 28.000.
Dal 1° gennaio 2021 il trattamento integrativo è pari (su base annuale) a € 1.200,00.
TIPOLOGIA DI REDDITO E LIMITE REDDITUALE (INTESO COME NON SUPERIORE A)
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e pertinenze non soggette a IMU): € 500,00 .
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito(il reddito complessivo va calcolato al netto di
abitazione principale e pertinenze): € 8000,00 .
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 7.500,00 (pensione) e €
185,92 (terreni).
Pensione + altre tipologie di reddito (il reddito complessivo va calcolato al netto di abitazione principale e
pertinenze): € 8000,00 .
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito(il reddito complessivo va calcolato al netto di abitazione principale e pertinenze). È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli: € 8000,00 .
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione non è rapportata al
periodo di lavoro, quali, ad esempio:
- compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal
SSN; - redditi da attività commerciali occasionali o da attività di lavoro autonomo occasionale.
Limite Reddituale € 4800,00 .
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche: € 30.658,28 .
Abitazione principale, sue pertinenze e altri fabbricati non locati.
L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.
Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU: Nessun Limite Reddituale.
Lavoro dipendente o pensione: Nessun Limite Reddituale.
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e relative pertinenze + altri fabbricati non locati
L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.
Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU: Nessun Limite Reddituale.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le
collaborazioni amministrativo-gestionali di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche: Nessun Limite Reddituale.
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva esclusi quelli soggetti a cedolare secca (es. interessi su BOT o su altri titoli del debito pubblico): Nessun Limite Reddituale.
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. interessi sui conti correnti bancari o postali;
redditi derivanti da lavori socialmente utili): Nessun Limite Reddituale.
Si ricorda che l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi vige inoltre per i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che presentano un’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che, diminuita:
- delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, pensione e/o altri
redditi; - delle ritenute,
non supera l’importo di € 10,33.
Diversamente, l’obbligo di presentazione sussiste anche qualora le addizionali non
siano state trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.