Il bonus 150 euro è un’indennità una tantum elargita a lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e
invalidi con redditi entro i 20.000 euro lordi annui (come per il bonus 200 euro non viene considerato l’ISEE ma il reddito annuo percepito nel 2021). Inclusi anche disoccupati e beneficiari di reddito di cittadinanza in presenza di determinati requisiti.
Viene erogato direttamente in busta paga o mediante INPS ed Enti di previdenza.
Il bonus 150 euro è destinato ad una platea vastissima di cittadini in cui rientrano:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di Reddito di Cittadinanza;
- lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
- collaboratori sportivi;
- dottorandi e assegnisti di ricerca.
CATEGORIE A CUI SPETTA IL BONUS
- per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: il bonus 150 euro spetta a tutti coloro che
hanno una retribuzione imponibile nella competenza di novembre non superiore a 1.538 euro.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura
di contribuzione figurativa integrale dall’INPS e spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche
nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Previsto il requisito reddituale dei 20.000 euro
percepiti nel 2021 oltre i quali il bonus non viene accreditato; - per i pensionati: essere titolari residenti in Italia di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi
forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza
entro il 1° ottobre 2022 (nel Decreto Aiuti convertito in Legge il requisito era “entro il 30 giugno”).
In questo caso il requisito è un reddito personale assoggettabile a IRPEF (al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali) non superiore a 20.000 euro; - per i disoccupati: aver percepito le prestazioni di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola a
novembre 2022; - per i lavoratrici e lavoratori domestici: aver ricevuto il bonus 200 euro del Decreto Aiuti e avere in
essere uno o più rapporti di lavoro alla data dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti Ter; - per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.): avere contratti attivi
alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti), essere iscritti alla
Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e avere un reddito
derivante dai rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro; - per lavoratori intermittenti e stagionali: aver svolto prestazioni per almeno 50 giornate e avere un
reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a 20.000 euro; - per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo: essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo e aver versato almeno 50 contributi giornalieri. Inoltre devono avere un reddito
derivante dai rapporti indicati non superiore a 20.000 euro per il 2021; - per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:
essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo
2222 del codice civile (contratto d’opera). Per il 2021 deve risultare l’accredito di almeno un
contributo mensile. Inoltre devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio; - per gli autonomi e i professionisti con partita IVA: l’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti
convertito e in via di erogazione, come vi spieghiamo in questo articolo, è incrementata di 150 euro
a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, tali lavoratori abbiano percepito un reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro; - per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport:
essere stati già beneficiari dell’indennità per l’emergenza Covid del Decreto Sostegni bis (Bonus
2400 euro INPS); - per gli incaricati alle vendite a domicilio: avere un reddito nell’anno 2021 derivante dalle attività di
vendita a domicilio superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva ed essere iscritti alla
Gestione separata alla data del 18 maggio; - per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca: avere contratti attivi al 18 maggio 2022, essere iscritti alla
gestione separata INPS, non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e non essere
titolari di pensione; - per i percettori di Reddito di Cittadinanza: non aver percepito il bonus 150 euro come altra
categoria di soggetti.